Non risulta che il Comune abbia ottenuto detto accertamento ufficiale approvato dal Consiglio di Stato. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ha acquisito agli atti un accertamento dell’area forestale a confine con le zone edificabili (art. 10 cpv 2 LFO) e non edificabili del Dipartimento del Territorio, Divisione ambiente e foreste, Sezione forestale cantonale, che esclude dal fondo in esame il perimetro boschivo. In sede di sopralluogo si era d’altronde constatato un limite boschivo coincidente con i confini del comparto. Di conseguenza non vi é motivo per discostarsi dall’accertamento in questione, per quanto non (ancora) ufficializzato.