È quindi legittimo supporre che, in assenza di una zona di interesse comunale, il PR avrebbe inserito il fondo in esame in zona agricola. Si sarebbe trattato d’altronde di mera conferma, giacché esso aveva già in precedenza una destinazione agricola (tanto che per istituire la ZEIC il Comune ha dovuto, a compensazione della riduzione del territorio agricolo, stralciare la parte edificabile in località “M__________” (risoluzione 651 del 10.2.99 del Consiglio di Stato, pag. 9). 18. Tuttavia, la particolarità della fattispecie risulta dal fatto che l’azzonamento in esame ha portato il fondo in oggetto nella zona ZEIC.