{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-106-1_2006-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92016&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea671058333bd1f0d21c3660ecafbf43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.106-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.106-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.106-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.106-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito della realizzazione di una zona di interesse comunale con estensione dell'espropriazione (indennità per terreni posti in zone edificabili di interesse comunale ZEIC)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:01", "Checksum": "002c53ef8f71b1199145f3961db1aa10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.106-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito della realizzazione di una zona di interesse comunale con estensione dell'espropriazione (indennità per terreni posti in zone edificabili di interesse comunale ZEIC)\n\n26.\nCi si deve infine chiedere se\nl’indennità riconosciuta potrebbe risultare diminuita da un’eventuale invadenza\nboschiva, non essendo determinante il censimento del fondo a registro fondiario;\ne ciò sebbene l’ente espropriante non abbia sostenuto detta tesi.\nGià il Consiglio di Stato, nella propria risoluzione (citata) di approvazione\ndella zona ZEIC, aveva infatti indicato al Comune di chiedere un accertamento\ndel limite dell’area forestale confinante con la ZEIC (risoluzione, pag. 9).\nNon risulta che il Comune abbia ottenuto detto accertamento ufficiale approvato\ndal Consiglio di Stato. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ha acquisito agli atti\nun accertamento dell’area forestale a confine con le zone edificabili (art. 10\ncpv 2 LFO) e non edificabili del Dipartimento del Territorio, Divisione\nambiente e foreste, Sezione forestale cantonale, che esclude dal fondo in esame\nil perimetro boschivo.\nIn sede di sopralluogo si era d’altronde constatato un limite boschivo\ncoincidente con i confini del comparto.\nDi conseguenza non vi é motivo per discostarsi dall’accertamento in questione,\nper quanto non (ancora) ufficializzato.\nL’intera superficie del mappale, oggetto della variante pianificatoria, deve\ndunque essere indennizzata nel senso sopra indicato.\n27.\nGli espropriati chiedono\nun’indennità per espropriazione formale di parte del loro mappale, con\nampliamento dell’espropriazione all’intero loro fondo.\nSecondo l’art. 5 cpv Lespr qualora sia prevista un’espropriazione parziale di\ndiritti relativi a fondi costituenti un’unità economica e ciò abbia per effetto\ndi impedire o comunque di rendere difficile l’esercizio dei diritti residui\nsecondo la loro destinazione, l’espropriato può chiedere l’espropriazione\ntotale.\nNella fattispecie la tabella di espropriazione indica (a fronte di una\nsuperficie complessiva del fondo ora aggiornata a mq 412), una superficie\nespropriata di mq 260. Non vi é chi non veda come la porzione di mq 152 che\nresterebbe inespropriata non rappresenti un’unità economica sufficiente per\nqualsivoglia razionale sfruttamento del mappale, tenuto pure conto degli\narretramenti dal bosco da osservarsi.\nSono dunque dati gli estremi per un ampliamento dell’espropriazione ai sensi\ndell’art. 5 cpv 1 Lespr., con facoltà comunque per il medesimo espropriato di\nrinunciarvi entro 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità (art. 5\ncpv 2 Lespr.)\n28.\nGli interessi sono da computarsi\ndalla data dell’immissione in possesso (art. 52 cpv 3 Lespr).\nDetta data non é ancora stata fissata (neppure il Comune ha richiesto,\nattualmente, detta immissione).\nNe risulta che giocoforza non sono dovuti interessi.\n29.\nIn materia di espropriazione\nformale, indipendentemente dall’esito della procedura, le spese sono di regola\nda addebitarsi all’ente espropriante. Non vi é motivo di discostarsi da tale\nindicazione, poiché la problematica dell’espropriazione materiale é stata\nvalutata d’ufficio.\nPoiché la parte espropriata non si é avvalsa della consulenza di un legale, non\nsi assegnano ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia:\n1. Il Comune di V__________ verserà ai proprietari della part. 2218 RF __________, un’indennità per espropriazione materiale di fr. 50.--/mq per mq 260.\n2. Il Comune di V__________ verserà ai proprietari\ndella part. 2218 RF __________ (sez. __________ fr. 30.--/mq per l’espropriazione\nformale dell’intero mappale.\n3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- sono a carico del Comune di V__________. Non si assegnano ripetibili.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- - -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente La segretaria giurista\nStefano Camponovo Paola Carcano"}