60.--/mq). Ne consegue un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- a favore del Comune. Tuttavia, una riduzione si impone, avendo il Comune contestato pure la tempestività dell’istanza; detta riduzione è però minima, in quanto il Comune ha celermente abbandonato detta contestazione. Tutto ciò ponderato, l’indennità per ripetibili a favore del Comune può essere stabilita in fr. 2'500.--. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono poste a carico degli istanti, in applicazione del medesimo principio sopra evocato. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.