al 31 agosto 2002; 4% dal 1. settembre 2002 al 30 aprile 2003; 3.5% dal 1. maggio 2003 in poi. 33. Alle parti, assistite da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48;