Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1). 32. Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 6 maggio 1998, ai seguenti tassi: 4% dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000; 4.5% dal 1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002; 4%