Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (5 ottobre 1976), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale. 26. Per determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 5 ottobre 1976, in assenza di vincolo AP/EP, occorre rifarsi alla situazione di allora.