pianificatorio che non si è esaurito (se non al momento dell’introduzione del secondo). 25. Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 5 ottobre 1976, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (5 ottobre 1976), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid.