Attualmente, un PR ha durata indeterminata (art. 21 LPT e 41 LALPT). L’art. 23 LE 1973 prevedeva invece effettivamente una durata dei PR di 10 anni, prorogabile per ulteriori 5 anni. Tuttavia, anche nei Comuni nei quali la proroga della durata di un PR é scaduta prima dell’entrata in vigore del nuovo PR, il dies aestimandi é quello dell’entrata in vigore del primo (il precedente) PR (RDAT II 1996 n. 23, RDAT II 1997 n. 53 pag. 199). V’era insomma comunque continuità tra un PR e l’altro. Inoltre, a comprova della continuità esistita, vi é pure il fatto che il dispositivo n. 2 della risoluzione governativa istituente il nuovo PR ha abrogato il PR del 1976. 23.