Secondo gli istanti, il vincolo di PR istituito con il PR 5 ottobre 1976 era un vincolo EP, mentre quello attuale é AP/EP: la diversità evidenzierebbe la diversa natura dei vincoli, che risulterebbe pure dal fatto che il suddetto PR aveva durata decennale, con una proroga di un lustro (e cioé fino al 5 ottobre 1991). In altre parole, il vincolo (EP) sarebbe decaduto, per lasciare spazio – 11 anni più tardi – ad uno nuovo (AP/EP). Secondo il Comune, vi sarebbe invece continuità tra i due vincoli, e non sussisterebbe nessun vuoto pianificatorio tra un PR e l’altro. 22. Attualmente, un PR ha durata indeterminata (art. 21 LPT e 41 LALPT).