2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni preesistenti a quella novella legislativa. Pertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d'indennizzo notificata il 6 maggio 1998 dagli istanti è da ritenersi tempestiva, come da quest'ultimi sostenuto. Si può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per espropriazione materiale. 17. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).