{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-104_2007-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93393&nX40_KEY=4921951&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "befde52335cda079803adc6104bb8cf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:24:36", "Checksum": "660039be8634b6795e95282797fbf197", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104\nRegesto:\nindennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP\n\n\nTuttavia nella fattispecie occorre riferirsi all’anno 1976, nel quale la giurisprudenza non riconosceva più di fr. 15.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura.\nNe discende che l’indennità per l’espropriazione materiale è di fr. 27.--/mq, da applicarsi a complessivi mq 6607 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto dallo scrivente Tribunale).\n31. Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).\n32. Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 6 maggio 1998, ai seguenti tassi:\n4% dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;\n4.5% dal 1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;\n4% dal 1. settembre 2002 al 30 aprile 2003;\n3.5% dal 1. maggio 2003 in poi.\n33. Alle parti, assistite da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B. / Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).\nL’indennità per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-d; Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado, attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa (Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992 no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).\n34. Nella fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:\n- colloquio preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispondenza con il cliente: 5 ore\n- allestimento istanza: 2 ore\n- udienza preliminare: 1 ora\n- sopralluogo: 3 ore\n- corrispondenza con il Tribunale: 1 ora\nTotale 12 ore\nPertanto, considerata una tariffa oraria di fr. 250.--(TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 3'000.--.\nEsso non è di principio da ridurre, poiché a fronte di una richiesta di fr. 290.--/mq per il nuovo vincolo, oltre a fr. 90.--/mq per il precedente vincolo (come da istanza del 30 giugno 2004 dell’istante al Tribunale), v’è il riconoscimento di un indennizzo di fr. 27.--/mq (oltre a interessi); in pratica gli istanti sono interamente soccombenti (e ciò anche volendo considerare la domanda subordinata per fr. 90/mq, a fronte di una risposta del Comune indicante fr. 60.--/mq). Ne consegue un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-- a favore del Comune.\nTuttavia, una riduzione si impone, avendo il Comune contestato pure la tempestività dell’istanza; detta riduzione è però minima, in quanto il Comune ha celermente abbandonato detta contestazione.\nTutto ciò ponderato, l’indennità per ripetibili a favore del Comune può essere stabilita in fr. 2'500.--.\nLa tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono poste a carico degli istanti, in applicazione del medesimo principio sopra evocato.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Per l’espropriazione materiale di mq 6607 della part. 900 RFD di __________ è riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 27/mq.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono a carico degli istanti. Al Comune di __________ gli istanti verseranno fr. 2'500.-- per ripetibili, con vincolo solidale."}