{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-104_2007-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93393&nX40_KEY=4921951&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "befde52335cda079803adc6104bb8cf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:24:36", "Checksum": "660039be8634b6795e95282797fbf197", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104\nRegesto:\nindennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP\n\n\nsignifica che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del\nfondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare\ndell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).\n20. Nella\nfattispecie è pacifico che il mappale n. 900 RFD __________ sia stato inserito\nin zona AP/EP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di\nespropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente\nammissibile.\n21. Per\ndeterminare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto\nall'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore\ndel vincolo AP/EP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del\nConsiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).\nSecondo gli istanti, il vincolo di PR istituito con il PR 5 ottobre 1976 era un\nvincolo EP, mentre quello attuale é AP/EP: la diversità evidenzierebbe la\ndiversa natura dei vincoli, che risulterebbe pure dal fatto che il suddetto PR\naveva durata decennale, con una proroga di un lustro (e cioé fino al 5 ottobre\n1991). In altre parole, il vincolo (EP) sarebbe decaduto, per lasciare spazio –\n11 anni più tardi – ad uno nuovo (AP/EP).\nSecondo il Comune, vi sarebbe invece continuità tra i due vincoli, e non\nsussisterebbe nessun vuoto pianificatorio tra un PR e l’altro.\n22. Attualmente, un PR ha durata indeterminata (art. 21 LPT e 41 LALPT). L’art. 23 LE 1973 prevedeva invece effettivamente una durata dei PR di 10 anni, prorogabile per ulteriori 5 anni.\nTuttavia, anche nei Comuni nei quali la proroga della durata di un PR é scaduta prima dell’entrata in vigore del nuovo PR, il dies aestimandi é quello dell’entrata in vigore del primo (il precedente) PR (RDAT II 1996 n. 23, RDAT II 1997 n. 53 pag. 199).\nV’era insomma comunque continuità tra un\nPR e l’altro.\nInoltre, a comprova della continuità esistita, vi é pure il fatto che il\ndispositivo n. 2 della risoluzione governativa istituente il nuovo PR ha\nabrogato il PR del 1976.\n23. La continuità giuridica dei due vincoli risulta anche materialmente. In ef-fetti, sia il PR precedente che quello attuale hanno istituito un vincolo sostanzialmente analogo.\nIn effetti, entrambi i vincoli erano,\nrispettivamente sono destinati a supportare le necessità di ampliamento della\nsede scolastica. E meglio come risulta dagli atti prodotti dal Comune di __________\nil 19 aprile 2006, rispettivamente dalle citate pagine dalle risoluzione\ngovernativa istituente il nuovo PR.\nNè scalfisce tale fatto la richiesta del Comune - avversata a suo tempo con\nsuccesso dai ricorrenti di fronte a questo Tribunale - di esproprio per creare\nun’area di svago e gioco per bambini (cf. inc. 7 / 94 -22, richia-mato),\ngiacché proprio per la sua difformità dal PR detta richiesta era stata\nrespinta.\n24. D’altronde,\nse fosse davvero decaduto il primo vincolo gli istanti non avrebbero presentato\nun’istanza di indennizzo per espropriazione materiale a far tempo dal 5 ottobre\n1976, bensì un’istanza per espropriazione materiale temporanea. Sennonché di\nquest’ultima non v’é traccia negli allegati degli istanti, che chiaramente\nformulano unicamente richiesta di espropriazione materiale, ed anzi precisano\n(istanza, pag. 7, p.to 18) che all’indennizzo fondato sul valore venale del\nterreno al 7 maggio 2002 dev’esserne aggiunto uno supplementare pari al valore\ndel fondo al momento dell’entrata in vigore del primo vincolo; ciò\nmanifestamente non può essere considerato né interpretato come riferito ad un\nindennizzo per espropriazione materiale temporanea (per la quale d’altronde gli\nespropriati, coerentemente con la loro pretesa, neppure hanno minimamente\nsostanziato un qualsivoglia danno), bensì come riferito ad un primo vincolo\npianificatorio che non si è esaurito (se non al momento dell’introduzione del\nsecondo).\n25. Si può dunque\nprocedere alla valutazione del valore del fondo al 5 ottobre 1976, stabilendo\navantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse\nstato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune\ndi C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (5\nottobre 1976), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo\ndi inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb). In altre parole,\nl'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno\nalla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello\ndi un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid.\n4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per\nesproprio materiale.\n26. Per determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 5 ottobre 1976, in assenza di vincolo AP/EP, occorre rifarsi alla situazione di allora.\nIl Comune di __________ era un comune in espansione: l’espansione era senz’altro abitativa (decisione governativa, punto n. 8), ma anche - e soprattutto – industriale ( decisione governativa, punto n. 9).\nDi qui, tra l’altro, il fatto di prevedere superfici per l’ampliamento della sede scolastica.\n27. Queste indicazioni trovano speculare conferma negli atti pianificatori elaborati dal Comune negli anni precedenti all’adozione del PR.\nGià nel 1965 il geometra P__________ aveva elaborato un piano delle zone per l’Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, Bellinzona, che inseriva il mappale degli istanti in zona AP/EP, circondandolo però di una zona “Ab 1” (Abitazioni), come risultato dall’allegato n. 8 alla lettera del 19 aprile 2006 della Sezione dello sviluppo territoriale, Bellinzona, allo scrivente Tribunale."}