{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-104_2007-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93393&nX40_KEY=4921951&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "befde52335cda079803adc6104bb8cf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "indennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:24:36", "Checksum": "660039be8634b6795e95282797fbf197", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.03.2007 10.2004.104\nRegesto:\nindennizzo per espropriazione materiale parzialmente riconosciuta per l'inserimento di un fonto in zona AP/EP\n\n14.\nAlle parti é stata data facoltà di\nesprimersi in merito a tutti i documenti\nrichiamati ed acquisiti agli atti.\nin diritto 15. Avantutto, va rilevato che il Comune, con il proprio allegato di risposta, ha contestato la tempestività dell’istanza del 23 febbraio 2004 e, prudenzialmente, pure di quella del 6 maggio 1998. Detta contestazione é stata ritirata all’udienza del 16 marzo 2005.\n16. In effetti, la\ngiurisprudenza ha modificato l'interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e\n75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha\ncosì sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT\nI-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei\ntermini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM\n2.5.1994 in re C./Comune di __________ pubblicata in RDAT II-1994 no.\n64, confermata in una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./ Comune\ndi __________ ).\nCiò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con\nla data d'imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore\nla modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e\ncpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le\nrestrizioni preesistenti a quella novella legislativa.\nPertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d'indennizzo notificata\nil 6 maggio 1998 dagli istanti è da\nritenersi tempestiva, come da quest'ultimi sostenuto.\nSi può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per\nespropriazione materiale.\n17. La proprietà\nè garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della\nproprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad\nespropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena\nindennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che\nper le\nlimitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,\neccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a\nquesto riguardo la legge cantonale d'espropriazione.\nL'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte valere\n- come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in\nvigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette\npretese.\n18. Secondo la\nvigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una\npiena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una\nproprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così\nche il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal\ndiritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente\ncostituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od\nun numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato\nl'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da\nprendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come\nmolto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va\nriferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità\nedificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119\nIb 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen\nder materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).\nLa problematica verte dunque\nsul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi\nche qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento\ndell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n19. Sulla base di\ntali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che l'attribuzione\ndi un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle costruzioni ed agli\nimpianti pubblici provochi una lesione grave al punto da poter essere\nassimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo caso, il\nfondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie perdendo\nquindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno edificabile,\nper conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a quello\nagricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto di\nmercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi\nprezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli,\nRaumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die\nRaumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).\nIl pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento\ndell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò"}