non può dunque di principio esservi spazio per un indennizzo a carattere espropriativo. E ciò poiché la riduzione, anche a tappe, di una zona edificabile sovradimensionata rispetto ai bisogni regionali e comunali costituisce per l'appunto un caso di "Nichteinzonung" (cfr. infra, consid 14), cioè di mancata inclusione di fondi in zona edificabile (DTF 119 Ib 130 consid. 3) e non di esclusione stricto sensu, giacché dette zone edificabili non rispettano le esigenze dell'art. 15 lett.