, e di quello (equipollente con gli altri) del mantenimento di sufficienti superfici coltive idonee all'agricoltura (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). Basti dire in merito che il Consiglio di Stato nella propria risoluzione di approvazione del PR ha stralciato completamente la seconda tappa di sviluppo voluta dal Comune (località "__________" e __________ "). Ne discende in conclusione che il primo PR conforme alla LPT è quello approvato con risoluzione no. 4207 del 27 agosto 1997; non può dunque di principio esservi spazio per un indennizzo a carattere espropriativo.