Ci si potrebbe dunque fermare qui, non trattandosi nella fattispecie di dezonamento, ma neppure di non attribuzione, bensì semplicemente di conferma di non attribuzione. In sostanza non v'è che da prendere atto della - attualmente - definitiva esclusione del fondo dalla zona edificabile, a seguito della citata sentenza del Tribunale della Pianificazione del Territorio, e constatare che detta esclusione non fa che riprendere una precedente identica scelta pianificatoria operata con il PR del 1976.