concessione e di proroga di diritto di compera, non inficia tale considerazione. Ne consegue che i proprietari non hanno né mai hanno avuto un diritto all'inserimento del loro fondo in zona edificabile, né possono ritenere che il loro fondo sia stato in qualsivoglia modo limitato nelle proprie potenzialità edificatorie dal nuovo PR, proprio perché dette potenzialità edificatorie non sono mai sussistite. Ci si potrebbe dunque fermare qui, non trattandosi nella fattispecie di dezonamento, ma neppure di non attribuzione, bensì semplicemente di conferma di non attribuzione.