Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità della fattispecie concreta ed in ogni caso è subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).