11. Il 26 gennaio 2004 si è svolta l'udienza preliminare. Durante la stessa il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazioni ha comunicato alle parti che effettivamente la notifica degli istanti era intempestiva. Tuttavia, nel frattempo (e da tempo, dal 27 agosto 1997) il nuovo PR era entrato in vigore: la reiezione dell'istanza per intempestività ad anni di distanza dalla sua introduzione e con la possibilità che essa fosse immediatamente reintrodotta, avrebbe rappresentato un formalismo eccessivo (con violazione del principio di economia procedurale), ritenuto comunque che un'eventuale indennità avrebbe potuto essere riconosciuta solo a decorrere dalla data di approvazione del PR.