{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-101_2005-01-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86055&nX40_KEY=4711287&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51ae9d0177ad81753d2558c33bf31a13"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:43:26", "Checksum": "c7e0b80b5f854b58de04a313371c6123", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale\n\n34.\nNulla di tutto ciò risulta\nagli atti.\nLo scrivente Tribunale ha sì reperito, tra gli atti relativi al precedente PR,\nnel fascicolo con la dicitura \"Ricorsi\" copia della Relazione e preavviso\nsui ricorsi della Commissione di Piano Regolatore del COEP 1 (non datata), che\nalla sua pagina n. 126 propone di assegnare interamente l'allora mappale n. 649\n(quindi compresa la superficie dell'attuale mappale n. 1369) alla zona R2 \"dietro\npresentazione di un piano valido di urbanizzazione, da parte del ricorrente, a\ngiudizio del Municipio. Detto piano deve risolvere anche il problema del\nservizio acqua potabile\". Tuttavia, si tratta unicamente di un\npreavviso (Relazione, pag. 1), emanato oltretutto da un'autorità non certo atta\na soddisfare le severe esigenze giurisprudenziali in materia.\nInoltre, di detto preavviso gli istanti hanno beneficiato per quanto attiene\nalla superficie effettivamente riconosciuta edificabile.\n35.\nInfine, é ben vero che l'enumerazione\ndelle suddette tre tipologie di condizioni di eccezione (giustificanti un\nindennizzo) non è esaustiva (DTF 125 II 434 consid. 4a, 122 II 428 consid. 4c).\nE' necessario esaminare sempre, secondo l'insieme delle circostanze ed in\nparticolare il principio della buona fede, se un'inclusione di un fondo in zona\nedificabile sembri imporsi, così che si può assumere che il proprietario possa\nritenere di disporre di un terreno molto verosimilmente edificabile per propria\nsola iniziativa (DTF 125 II 434 consid. 4a e 6, 122 II 457 consid. 4a, 121 II\n423 consid. 4b). D'altra parte non è sufficiente soddisfare una delle suddette\ntipologie di condizioni per concludere per l'esistenza di un caso di\nespropriazione (DTF 122 II 457 consid. 4a); in effetti, è necessario valutare\nl'insieme delle circostanze di fatto e di diritto, ritenuto che la situazione\ngiuridica è comunque prioritaria (DTF 122 II 458 consid. 4c).\n36.\nNeppure tenendo conto del più\nampio respiro concesso dalla suddetta giurisprudenza si giunge a conclusioni\ndifferenti dalle precedenti.\nIn effetti la mancata inclusione della superficie in esame alla zona\nedificabile, foss'anche solo parzialmente, non si appalesa quale atto\nsuscettibile di fondare alcun indennizzo espropriativo, né gli istanti hanno\nportato qualsivoglia elemento in merito.\n37.\nLe tasse e le spese di\ncomplessivi fr. 600.-- seguono la soccombenza: esse sono dunque a carico degli\nistanti.\nAl Comune di __________, convenuto in causa senza un patrocinatore, non sono\nassegnate ripetibili.\nPer i quali motivi,\nrichiamata la Legge di espropriazione dell'8 marzo\n1971,\ndichiara e pronuncia:\n1.\nL'istanza di pretese\nd'indennità per espropriazione materiale del 16 aprile 1997 di MIST 1 e MIST 2,\n__________, è respinta.\n2.\nLa tassa di giustizia e le spese,\ndi complessivi di fr. 600.--, sono a carico delle istanti in solido. Non si\nattribuiscono ripetibili.\n3.\nContro la presente pronuncia è\ndata facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel\ntermine di trenta giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione,\nil Presidente supplente La segretaria giurista\nStefano Camponovo Paola Carcano"}