{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-101_2005-01-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86055&nX40_KEY=4922657&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51ae9d0177ad81753d2558c33bf31a13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:51:46", "Checksum": "0c75c833ed6502353fc9b7310546d3c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale\n\n25.\nNella fattispecie la\nsuperficie corrispondente all'odierno mappale no 1369 non era edificabile già\nsotto l'egida del PR del 1976.\nCiò risulta dalla lettura dei piani agli atti, e pure dai documenti prodotti\ndagli istanti il 29 gennaio 2004 nei quali vi è l'atto notarile di proroga del\ndiritto di compera del 13 marzo 1991, che - per una svista - al suo punto n. 2\nafferma che\n\"parte edificabile della vecchia Part. n. 649 (seicentoquarantanove)\ndeterminata in circa mq 3'730 (tremilasettecentotrenta) è ora formata dalla\nPart. n. 1369 (milletrecentosessantanove) - prato di mq 3688\n(tremilaseicentoottantotto)\";\nin realtà, trattasi della superficie inedificabile, come ammesso dal teste __________\na specifica domanda del Presidente del Tribunale.\nIn ogni caso, lo scritto dell'8 novembre 2004 del geometra revisore, acquisito\nagli atti d'ufficio, ciò ha inequivocabilmente confermato.\n26.\nNella fattispecie non v'è\ndunque stata alcuna diminuzione delle capacità edificatorie del fondo in\noggetto con l'approvazione del nuovo PR. Esso era in effetti già inedificabile,\ne lo era da più di un ventennio. Il semplice fatto che le parti ne prevedessero\nuna futura edificabilità, come emerge dalla lettura degli atti notarili di\nconcessione e di proroga di diritto di compera, non inficia tale\nconsiderazione. Ne consegue che i proprietari non hanno né mai hanno avuto un\ndiritto all'inserimento del loro fondo in zona edificabile, né possono ritenere\nche il loro fondo sia stato in qualsivoglia modo limitato nelle proprie\npotenzialità edificatorie dal nuovo PR, proprio perché dette potenzialità\nedificatorie non sono mai sussistite.\nCi si potrebbe dunque fermare qui, non trattandosi nella fattispecie di\ndezonamento, ma neppure di non attribuzione, bensì semplicemente di conferma di\nnon attribuzione.\nIn sostanza non v'è che da prendere atto della - attualmente - definitiva\nesclusione del fondo dalla zona edificabile, a seguito della citata sentenza\ndel Tribunale della Pianificazione del Territorio, e constatare che detta\nesclusione non fa che riprendere una precedente identica scelta pianificatoria\noperata con il PR del 1976.\n27.\nAbbondanzialmente, si rileva\nche se anche il mappale in oggetto fosse stato edificabile secondo il PR\nprecedente, la scelta pianificatoria del nuovo PR non avrebbe comportato\nespropriazione materiale. In effetti nella fattispecie la normativa comunale\nprecedente risaliva al 1976, ed era di conseguenza stata emanata precedentemente\nall'entrata in vigore della LPT, così che il nuovo PR comporta comunque un caso\ndi non inclusione in zona edificabile, e non di esclusione.\nInvero ciò non sarebbe però sufficiente per negare a priori qualsivoglia\nconformità alla predetta LPT, giacché criterio determinante è la conformità\nmateriale della normativa pianificatoria comunale con la legge federale, e non\nquella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 598).\nE' ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel\nsenso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l'entrata in vigore di\nquest'ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno\nche leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid. 3c, non pubblicato); essa non\nprevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere\nconforme alla medesima legge federale.\nNon v'è tuttavia motivo di negligere questa seconda possibilità.\nE' quindi necessario chinarsi pure su detto quesito, in un'ottica - come detto\n- comunque abbondanziale.\n28.\nAl suddetto quesito si\nrisponde negativamente: il PR del 1976 non soddisfa i requisiti successivamente\nimposti dalla LPT.\nIn effetti non risulta esservi stato particolare coinvolgimento popolare ai\nsensi dell'art. 4 cpv.2 LPT, né uno studio di contenibilità approfondito. Ma\nsoprattutto, e ciò è decisivo, il PR del 1976 appare dimentico del principio\ngenerale di un uso parsimonioso e misurato del suolo (art. 1 cpv. 1 LPT), e di\nquello (equipollente con gli altri) del mantenimento di sufficienti superfici\ncoltive idonee all'agricoltura (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). Basti dire in\nmerito che il Consiglio di Stato nella propria risoluzione di approvazione del\nPR ha stralciato completamente la seconda tappa di sviluppo voluta dal Comune\n(località \"__________\" e __________ \").\nNe discende in conclusione che il primo PR conforme alla LPT è quello approvato\ncon risoluzione no. 4207 del 27 agosto 1997; non può dunque di principio\nesservi spazio per un indennizzo a carattere espropriativo. E ciò poiché la riduzione,\nanche a tappe, di una zona edificabile sovradimensionata rispetto ai bisogni\nregionali e comunali costituisce per l'appunto un caso di\n\"Nichteinzonung\" (cfr. infra, consid 14), cioè di mancata inclusione\ndi fondi in zona edificabile (DTF 119 Ib 130 consid. 3) e non di esclusione\nstricto sensu, giacché dette zone edificabili non rispettano le esigenze\ndell'art. 15 lett. b LPT. Si tratta d'altronde di riduzione conforme agli scopi\ne ai principi della pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT) nonché alla\ndefinizione di zona edificabile (art. 15 LPT), e come tale rispondente ad un\ninteresse pubblico importante; in effetti le zone edificabili sovradimensionate\nsono non solo inappropriate, ma addirittura contrarie alla legge (DTF 117 Ia\n307 consid. 4b). Analogo discorso vale per la soppressione di una zona\nedificabile provvisoria, giacché quest'ultima non è stata adottata secondo una\nprocedura democratica (art. 4 cpv. 2 LPT) né emanata dall'autorità competente\nin materia di adozione di PR, e quindi non è catalogabile quale zona\nedificabile ai sensi della LPT.\nIl concetto di zona edificabile è d'altronde nozione di diritto federale\n(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e come tale estranea a\nqualsivoglia influenza interpretativa di diritto cantonale.\n"}