{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-101_2005-01-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86055&nX40_KEY=4922657&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51ae9d0177ad81753d2558c33bf31a13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:51:46", "Checksum": "0c75c833ed6502353fc9b7310546d3c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale\n\n22.\nNel tema specifico\ndell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.\nEsso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una zona\ngià definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge sulla\npianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di\nproprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche\nin un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad\nun’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità della fattispecie\nconcreta ed in ogni caso è subordinata all’imprescindibile requisito di\nverosimiglianza dell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140,\n161-163).\nViceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona\nedificabile attua non un dezonamento, bensì - come si dirà in seguito - una\ncosiddetta non-attribuzione che secondo un’opinione diffusa non adempie ai\npresupposti dell’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un\nrisarcimento (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c.\n3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’\nrisaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del\nterritorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento\ngiuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione\ndel fondo ad una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime\nedilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF\n122 II 326 c. 6a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale\nipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC\ned il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere\nadempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un\nterritorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure\nancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nun risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente\npubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).\n23.\nLa misura\npianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae\nil bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità\nprivata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio\nsull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in\nvigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT\nII-1991 no. 68; Riva, op. cit., no. 194).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR\n(art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14 LPT), che entra in vigore con\nl’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti\ngiuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte\nle espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 40\nLALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice\nfinalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione materiale.\n24.\nPer valutare se vi è\nespropriazione materiale occorre nella fattispecie avantutto rammentare che la\ngiurisprudenza considera la data dell'entrata in vigore della legge federale\nsulla pianificazione del territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento\ndeterminante: tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento\ndei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di\nprincipio, dei casi di non inclusione (\"Nichteinzonung\") in zona\nedificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du\nterritoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione\nstricto sensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l'egida dei\ndisposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio\nunicamente un PR posteriore all'entrata in vigore della citata legge federale\nrisponde alle esigente formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da\nparte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non\ncostituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n"}