{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-101_2005-01-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86055&nX40_KEY=4922657&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51ae9d0177ad81753d2558c33bf31a13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:51:46", "Checksum": "0c75c833ed6502353fc9b7310546d3c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale\n\n16.\nIl 15 marzo 2004\ngli istanti hanno prodotto uno schizzo planimetrico ed un rilievo di\ncanalizzazioni esistenti, allestiti da M__________ G__________ & Figlio di\nB__________ M__________, comunicando nel contempo di volere rinunciare al teste\n__________.\n17.\nIl Tribunale di\nespropriazione ha richiesto al geometra revisore del Comune, a mezzo del\nMunicipio, un'attestazione relativa alla parte inedificabile ed eventualmente\nedificabile del mappale n. 1369 secondo il PR del 1976: essa è stata acquisita\nagli atti con scritto dell'8 novembre 2004 del geometra, confermante il fatto\nche la superficie corrispondente all'attuale mappale n. 1369 non era inserita\nin zona edificabile dal PR del 1976.\n18.\nIl 19 novembre\n2004 si è svolta l'audizione testimoniale del teste __________ (indetta\nd'ufficio, dopo che gli istanti vi avevano rinunciato).\n19.\nAlle parti è stato\ndi seguito assegnato un termine fino al 15 gennaio 2005 per prendere visione\ndella documentazione acquisita agli atti e per presentare un memoriale\nconclusivo . A detta facoltà il Comune ha rinunciato già in sede di udienza,\nmentre gli istanti con scritto 14 gennaio 2005 hanno pure dichiarato di\nrinunciare all'inoltro di un memoriale conclusivo e all'indizione di un'udienza\nper il dibattimento finale, riconfermandosi nelle tesi di fatto e di diritto\ncontenute nell'istanza.\nconsiderato IN\nDIRITTO\n20.\nLa\nproprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente\ndella proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad\nespropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena\nindennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 39 cpv. 1 Lespr, prevede in effetti che\npretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione\nmateriale debbano essere fatte valere entro il termine di dieci anni dal giorno\nin cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare\nle suddette pretese.\n21.\nSecondo la vigente\ngiurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena\nindennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà\nimmobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave così che il\nproprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto\ndi proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente\ncostituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od\nun numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato\nl'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da\nprendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come\nmolto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito,\ndi regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del\nterreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT\n1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit\nadministratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen\nEnteignung, 1990, p. 113 ss).\nLa problematica verte dunque\nsul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva\ned assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un\neventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che\nqualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento\ndell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n"}