{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-01-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-101_2005-01-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86055&nX40_KEY=4922657&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51ae9d0177ad81753d2558c33bf31a13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese d'indennità per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:51:46", "Checksum": "0c75c833ed6502353fc9b7310546d3c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 10.2004.101\nRegesto:\npretese d'indennità per espropriazione materiale\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 12/97\n|\nLugano 20 gennaio 2005 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nStefano Camponovo |\n|\ne dai membri |\narch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani |\n|\nsegretaria giurista |\nPaola Carcano |\nstatuendo sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza 16 aprile 1997 da\n|\n|\nISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 rappr. da: RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. da: RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 1369 di __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nritenuto in fatto\n1.\n__________ e __________ sono\nle attuali proprietarie in comune del mappale no. 1369 RFD di __________, così\ndescritto:\nprato - mq 3688.\nSi tratta di un mappale ricavato dalla lottizzazione della part. 649 RFD __________,\ndi originari mq 11'408 e oggetto di diritto di compera (come da atti prodotti\ndall'istante al Tribunale il 29 gennaio 2004).\n2.\nIl fondo part. 1369 si\npresenta pianeggiante nella propria parte inferiore; attualmente è coltivato\nparzialmente ad orto e con alberi da frutta, mentre è essenzialmente prativo\nverso il mapp. no. 1366.Nella sua parte superiore esso è invece in declivio e\ncon piante boschive (in particolare, il confine a nord/ovest é in pratica un\nbosco).\nLe due parti, quella inferiore pianeggiante e quella superiore in pendenza,\nsono simili quanto ad ampiezza.\nIl mappale nella sua parte verso i fondi 1367 e 1368 è attraversato da un\npiccolo ruscello che corre in direzione del mapp. 1368, lasciando il fondo in\ndirezione di __________.\nNon vi sono particolari manufatti all'interno del mappale (fatte salve due\npiccole serre ed un vecchio prefabbricato, già deposito di attrezzi per\nimprese).\nNon vi sono piante di particolare pregio; vi sono comunque una decina di alberi\nda frutta.\nAl fondo si accede tramite la strada (Via Riaa) che giunge fino al confine col\nmapp. 1369, a lato del mapp. 1368.\n3.\nIl Piano regolatore (PR)\nprecedentemente in vigore a __________ era stato deciso con risoluzione del 21\ndicembre 1971 del Municipio di __________, adottato dal Consiglio Comunale il\n12 giugno 1973 ed approvato dal Consiglio di Stato a titolo provvisorio con\nrisoluzione n. 3970 del 21 maggio 1975, ed a titolo definitivo con risoluzione\nn. 1215 del 25 febbraio 1976.\nDetto PR aveva inserito il mappale no. 649 \"per 2/3 in zona R2 e per il\nrestante 1/3 nella zona residua\" (risoluzione CdS, pag. 23 in fine).\n4.\nIl nuovo PR di __________ è\nstato adottato dal Consiglio comunale il 21 marzo 1996. Esso ha attribuito il\nmappale in oggetto alla zona residua, lungo una striscia a confine con i\nmappali 1366, 1367, 1368, e 977 (per quest'ultimo parzialmente) e per il\nrimanente (per la restante parte confinante con il mappale n. 977 e per tutta\nquella limitrofa al confine con il Comune di __________) alla zona\n\"siepi/boschetti\" (come da colorazione bianca, rispettivamente verde\nnel Piano delle Zone).\n5.\nDetta scelta,\ncontrastata con ricorso dai proprietari del mappale n. 1369, è stata confermata\ncon l'approvazione del nuovo PR ad opera del Consiglio di Stato, avvenuta il 27\nagosto 1997 con risoluzione n. 4207.\nMotivi di contenibilità del PR sono alla base di detta decisione, rispettivamente\navevano dettato la scelta comunale.\n6.\nAdito con ricorso\ndel 3 ottobre 1997 dai proprietari interessati, con decisione del 20 agosto\n1998 (inc. 90.97.148) il Tribunale della pianificazione del territorio, sulla\nscorta delle medesime considerazioni, ha confermato la decisione governativa. I\nproprietari interessati non hanno presentato ricorso al Tribunale Federale; è\ncosì stato acquisito definitivamente l'azzonamento previsto per il mappale n.\n1369.\n7.\nIl 16 aprile 1997\ni proprietari del mappale in questione hanno presentato al Tribunale di\nespropriazione una richiesta di indennità per espropriazione materiale di fr.\n848'240.-- (fr. 230.-- il mq).\n8.\nIl 21 aprile 1997\nè stata decretata dall'allora Presidente del Tribunale di espropriazioni della\ngiurisdizione sottocenerina la composizione completa del Tribunale, con la\nnomina dei periti arch. Dario Medici e arch. Ferruccio Robbiani (arch. Luciano\nMontorfani quale supplente).\n9.\nIl 30 aprile 1997\nil Comune di __________ si è opposto alla richiesta considerandola irricevibile\n(perché presentata prima dell'approvazione del PR), subordinatamente comunque\nda negarsi nel merito.\n10.\nIl 24 ottobre 2003\nil Presidente del Tribunale di espropriazioni ha trasmesso il presente incarto\nal Presidente supplente avv. Stefano Camponovo.\n11.\nIl 26 gennaio 2004\nsi è svolta l'udienza preliminare. Durante la stessa il Presidente supplente\ndel Tribunale d'espropriazioni ha comunicato alle parti che effettivamente la\nnotifica degli istanti era intempestiva. Tuttavia, nel frattempo (e da tempo,\ndal 27 agosto 1997) il nuovo PR era entrato in vigore: la reiezione\ndell'istanza per intempestività ad anni di distanza dalla sua introduzione e\ncon la possibilità che essa fosse immediatamente reintrodotta, avrebbe\nrappresentato un formalismo eccessivo (con violazione del principio di economia\nprocedurale), ritenuto comunque che un'eventuale indennità avrebbe potuto\nessere riconosciuta solo a decorrere dalla data di approvazione del PR.\nAgli atti è stata acquisita in quella sede una planimetria prodotta dagli\nistanti.\n12.\nIl 27 gennaio 2004\nè stata emessa dal Tribunale di espropriazione l'ordinanza sulle prove.\n13.\nIl 27 gennaio 2004\ngli istanti hanno prodotto atti notarili, con le relative istanze, relativi ai\ndiritti di compera concessi e poi prorogati sulle superfici in esame.\n14.\nIl 5 febbraio 2004\nil Comune di __________ ha prodotto gli atti pianificatori richiestigli.\n15.\nIl 16 febbraio\n2004 è stato esperito il sopralluogo.\n"}