18. L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm) in applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione materiale è contestata, l’istante assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali come è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 n. 48). in applicazione della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 dichiara e pronuncia: 1. L'istanza é respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.00 sono a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3.