Il PR deve infatti essere dimensionato correttamente per il fabbisogno al momento dell’entrata in vigore e per quello prevedibile per i quindici anni successivi. 17. Poiché il PR del 1991 non ha in nessun modo sancito una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro dei fondi oggetto della domanda di indennità, né ricorrono circostanze che giustifichino un’indennità a titolo eccezionale la domanda del ISES 1 deve dunque essere respinta.