Il proprietario non ha nemmeno investito alcunché per l’urbanizzazione e l’edificazione del fondo. Al contrario tutti gli investimenti sono stati finalizzati al mantenimento e al miglioramento della destinazione attuale, sempre confermata dal 1958, di campo sportivo, anzi con il rinnovo del contratto di locazione e la concessione dei diritti di superficie ha confermato di voler mantenere tale destinazione. Il proprietario non ha neppure contestato la destinazione pianificatoria ricorrendo contro il PR del 1990. 16. Nemmeno ricorrono le condizioni per un obbligo di indennizzo a titolo eccezionale.