3 LPT e contrari alla LPT, perdono la loro validità in ogni caso a partire dal 1. gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato all'edificazione (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT). A partire da questa data la zona edificabile comprende il "comprensorio già largamente edificato", fino a che non sia allestito un piano di utilizzazione rispettoso dei principi della LPT (art. 36 cpv. 3 LPT; DTF 118 Ib 38 seg. consid. 4). All’interno di tale comprensorio, l’edificazione può essere ulteriormente autorizzata nei limiti stabiliti dall’ordinamento edilizio vigente sino a quel momento.