I piani d'utilizzazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della LPT rimangono validi secondo il diritto cantonale fintanto che non saranno approvati dall'autorità competente (cpv. 3). Il Tribunale federale ne ha dedotto che i piani d'utilizzazione allestititi secondo il vecchio diritto, non approvati conformemente all'art. 35 cpv. 3 LPT e contrari alla LPT, perdono la loro validità in ogni caso a partire dal 1. gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato all'edificazione (art. 35 cpv.