Rispetto al PR del 1979 le pretese del ISES 1 non sono dunque perente. Tuttavia il PR del 1979 è precedente all’entrata in vigore della LPT il 1° gennaio 1980. Giusta l'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, i Cantoni provvedono affinché i piani d'utilizzazione siano elaborati in tempo utile o siano comunque presenti otto anni dopo l'entrata in vigore della legge (1. gennaio 1980). I piani d'utilizzazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della LPT rimangono validi secondo il diritto cantonale fintanto che non saranno approvati dall'autorità competente (cpv.