Un'indennità per espropriazione materiale, così come é stata definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, può essere richiesta in Ticino, ai sensi dell'art. 39 LEspr entro 10 anni dall'entrata in vigore del vincolo. Per vincoli entrati in vigore prima dalla modifica della LEspr del 6 maggio 1988, il termine di 10 anni decorre da questa data e é dunque scaduto il 6 maggio 1998. La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita. Nel caso tale richiesta fosse respinta la legge non prevede alcun termine per l'avvio della procedura di stima.