Una tale intenzione è individuabile, secondo la giurisprudenza, nell’atto di impugnazione del vincolo e nella richiesta di un’indennità per espropriazione materiale; viceversa qualora il proprietario si astenga dall’intervenire materialmente si reputa, sulla base del suo comportamento concludente, che non avesse l’intenzione di modificare l’uso del fondo né di destinarlo ad uno sfruttamento più intensivo (RDAT II-1996 no. 46 c. 3, 4b). Nel giudizio appena citato l’indifferenza manifestata dal proprietario di fronte all’imposizione del vincolo è assurta a criterio decisivo posto che l’espropriazione materiale è stata negata nonostante i presupposti oggettivi ne fossero adempiuti. 2.