135.00/mq pari a complessivi fr. 3'241'620.00 oltre a interessi dal 29 agosto 1979. Il 24 luglio 2003 in sede di risposta il COEP 1 ha ribadito l’eccezione di prescrizione delle pretese, mentre ha preso atto della ratifica da parte dell'Assemblea patriziale. Secondo il Municipio i fondo in questione sono oggetto di un inserimento in zona edificabile, non suscettibile di espropriazione materiale. Per il Municipio non si sarebbe nemmeno in presenza di una cosiddetta Baulücke, che potrebbe giustificare a titolo eccezionale il pagamenti di un'indennità. In via principale il COEP 1 ha chiesto di respingere l'istanza. Subordinatamente ha invocato la perenzione della pretesa.