{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-100_2006-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95451&nX40_KEY=4711255&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26236546ca78e7a615353fd6b3661d0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese di indennizzo per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:30:30", "Checksum": "9c89747212fb7762629e9daafba0f7e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100\nRegesto:\npretese di indennizzo per espropriazione materiale\n\n\nil fondo non é mai stato inserito in zona edificabile.\n15. Il proprietario non ha\nnemmeno investito alcunché per l’urbanizzazione e l’edificazione del fondo. Al\ncontrario tutti gli investimenti sono stati finalizzati al mantenimento e al\nmiglioramento della destinazione attuale, sempre confermata dal 1958, di campo\nsportivo, anzi con il rinnovo del contratto di locazione e la concessione dei\ndiritti di superficie ha confermato di voler mantenere tale destinazione. Il\nproprietario non ha neppure contestato la destinazione pianificatoria\nricorrendo contro il PR del 1990.\n16. Nemmeno ricorrono le\ncondizioni per un obbligo di indennizzo a titolo eccezionale. Già per loro\ndimensione infatti i fondi in questione non rientrano certamente nel concetto\ndi Baulücken. Essi sono situati a valle del paese a ridosso dell’autostrada,\ndietro agli esistenti ripari fonici di notevoli dimensioni. Nemmeno oggi,\nnonostante sia pianificatoriamente possibile vi è un’ampia edificazione della\nzona a sudovest dei fondi in questione. Per altro l’eccezione avrebbe dovuto\nessere sollevata prima, nella procedura pianificatoria, e in ogni caso deve\nessere giudicata sulla base della situazione al momento dell’entrata in vigore\ndel vincolo, senza quindi considerare l’eventuale successiva edificazione. Il\nPR deve infatti essere dimensionato correttamente per il fabbisogno al momento\ndell’entrata in vigore e per quello prevedibile per i quindici anni successivi.\n17. Poiché il PR del 1991 non ha in nessun modo\nsancito una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del\nprevedibile uso futuro dei fondi oggetto della domanda di indennità, né\nricorrono circostanze che giustifichino un’indennità a titolo eccezionale la\ndomanda del ISES 1 deve dunque essere respinta.\n18. L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 28 e 31 LPamm) in applicazione del principio secondo cui, quando l’espropriazione materiale è contestata, l’istante assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali come è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 n. 48).\nin applicazione della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971\ndichiara e pronuncia:\n1. L'istanza\né respinta.\n2. La\ntassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.00 sono a carico dell'istante. Non\nsi assegnano ripetibili.\n3. Contro\nla presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale\namministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.\n4. Intimazione a:\n- avv. M__________ C__________, B__________\n- dott. __________ A__________ S__________, C__________\nPer il Tribunale di espropriazione,\nil Presidente supplente il Segretario giudiziario\nFulvio Pezzati Enzo Barenco"}