{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-100_2006-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95451&nX40_KEY=4921981&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26236546ca78e7a615353fd6b3661d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese di indennizzo per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:37:44", "Checksum": "5b5c544db96aea13afc76a0bf9ce3831", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100\nRegesto:\npretese di indennizzo per espropriazione materiale\n\nPR.\nL’entrata in vigore e la pubblica utilità delle opere che vi sono contemplate\nsono sancite con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 e 40 LALPT).\n6. La giurisprudenza ammette che l’istituzione\ndi un vincolo con destinazione attrezzature ed edifici pubblici possa avere\neffetti equivalenti ad un’espropriazione (DTF 112 Ib 496 c. e3 p. 509),\nma non incondizionatamente. Visto l’imprescindibile requisito\ndell’edificabilità preesistente, l’assegnazione ad un comprensorio AEP non dà\nluogo sic et sempliciter ad un’espropriazione materiale, bensì può configurarsi\ncome non-attribuzione qualora fosse sancita nell’ambito di una prima\npianificazione conforme (Catenazzi, Rinuncia al vincolo pianificatorio e\nretrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, N.\n1-3 e rinvii).\n7. Un'indennità per espropriazione materiale,\ncosì come é stata definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, può essere\nrichiesta in Ticino, ai sensi dell'art. 39 LEspr entro 10 anni dall'entrata in\nvigore del vincolo.\nPer vincoli entrati in vigore prima dalla modifica della LEspr del 6 maggio\n1988, il termine di 10 anni decorre da questa data e é dunque scaduto il 6\nmaggio 1998.\nLa notificazione delle pretese deve essere trasmessa all’ente a favore del\nquale la restrizione legale della proprietà è stata sancita.\nNel caso tale richiesta fosse respinta la legge non prevede alcun termine per\nl'avvio della procedura di stima.\n8. Nella fattispecie il vincolo é entrato in\nvigore il 28 agosto 1979 e in conformità all'art. 39 Lespr, allora in vigore,\nnel termine di un anno, il 22 agosto 1980, il ISES 1 ha chiesto un'indennità\nper espropriazione materiale.\nSuccessivamente non ha però chiesto l'avvio delle procedura di stima.\nTuttavia un termine di perenzione, a differenza di uno di prescrizione, una\nvolta rispettato non fa decorrere un nuovo termine che deve essere rispettato.\nRispetto al PR del 1979 le pretese del ISES 1 non sono dunque perente.\nTuttavia il PR del 1979 è precedente all’entrata in vigore della LPT il 1°\ngennaio 1980.\nGiusta l'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, i Cantoni provvedono affinché i piani\nd'utilizzazione siano elaborati in tempo utile o siano comunque presenti otto\nanni dopo l'entrata in vigore della legge (1. gennaio 1980). I piani\nd'utilizzazione vigenti al momento dell'entrata in vigore della LPT rimangono\nvalidi secondo il diritto cantonale fintanto che non saranno approvati\ndall'autorità competente (cpv. 3).\nIl Tribunale federale ne ha dedotto che i piani d'utilizzazione allestititi\nsecondo il vecchio diritto, non approvati conformemente all'art. 35 cpv. 3 LPT\ne contrari alla LPT, perdono la loro validità in ogni caso a partire dal 1.\ngennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato\nall'edificazione (art. 35 cpv. 1 lett. b LPT).\nA partire da questa data la zona edificabile comprende il \"comprensorio\ngià largamente edificato\", fino a che non sia allestito un piano di\nutilizzazione rispettoso dei principi della LPT (art. 36 cpv. 3 LPT; DTF 118 Ib\n38 seg. consid. 4). All’interno di tale comprensorio, l’edificazione può essere\nulteriormente autorizzata nei limiti stabiliti dall’ordinamento edilizio\nvigente sino a quel momento.\nLa funzione che era stata assegnata alla zona di utilizzazione ed i parametri\nedilizi fissati dal piano decaduto in ordine alla delimitazione della zona\nedificabile rimangono ulteriormente applicabili nella misura in cui non si\npongono in contrasto con il diritto federale.\nIl comprensorio già largamente edificato include la zona edificata in senso\nstretto, ovvero la zona già edificata in larga misura secondo l'art. 15 lett. a\nLPT, alla quale appartengono gli insediamenti compatti ed i terreni ancora\nliberi al loro interno (DTF 121 II 417 seg. consid. 5a; DFGP, Commento alla\nLPT, ad art. 36 n. 27).\n9. Ne consegue che dal 1° gennaio 1988 al 18 novembre\n1991 non vi era alcun PR valido per quanto concerne la delimitazione del\nterritorio destinato all'edificazione (DTF 121 II 417 seg. consid. 5a). Per\nquanto riguarda la validità dei vincoli invece dottrina e giurisprudenza ne\nhanno discusso ampiamente (Scolari, Commentario della LE, ad art. 23, n. 2 seg;\nBianchi in RDAT 1986, p. 239 seg.; RDAT 1997,II,53; 1996,II, 23; 1995,II,44).\nSembra oggi prevalente la tesi secondo cui il vincolo rimane valido anche dopo\nla scadenza del PR. Tuttavia rimane aperto un dubbio se tra la decadenza del PR\ne l'adozione di quello nuovo é trascorso molto tempo. La questione non\nnecessita però un ulteriore approfondimento perché la pretesa del ISES 1 non é\nprescritta né in un caso né nell'altro.\n10. Il nuovo PR del 19 novembre\n1991 ha reintrodotto un vincolo del tutto analogo a quello vigente con il\nprecedente PR e decaduto oltre tre anni prima e, in conformità alla nuova\nversione dell'art. 39 Lespr, il ISES 1 ha nuovamente chiesto un'indennità per\nespropriazione materiale il 15 novembre 2001.\n11. La notifica di pretese\ndel 22 agosto 1980 era dunque tempestiva per rapporto al termine di anno dal 28\nagosto 1979.\n12. Analogamente la richiesta\ndel 15 novembre 2001 è tempestiva per rapporto al termine di dieci anni dal 19\nnovembre 1991.\n13. I fondi in questione sono\nutilizzati come campo da calcio almeno dal 1958.\nIl ISES 1 non ha mai pensato di utilizzarli in altro modo né ha concretamente\nintrapreso alcunché per utilizzarli diversamente.\nDopo il primo contratto con l'US M__________ del 1958, il ISES 1 ne ha\nconcluso, con lo stesso partner, uno sostanzialmente analogo nel 1982.\nNon solo, ma nel 1988 il ISES 1 ha concesso all'US M__________ un diritto di\nsuperficie per sé stante e permanente per la costruzione degli spogliatoi.\n14. Siamo dunque in presenza\ndi un caso di non attribuzione di un fondo alla zona edificabile, che di regola\nnon dà perciò diritto a un’indennità per espropriazione materiale. In effetti"}