{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-100_2006-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95451&nX40_KEY=4921981&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26236546ca78e7a615353fd6b3661d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese di indennizzo per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:37:44", "Checksum": "5b5c544db96aea13afc76a0bf9ce3831", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100\nRegesto:\npretese di indennizzo per espropriazione materiale\n\n\nnegato l’indennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della\nparità di trattamento.\nEntrambe le ipotesi presuppongono una concreta possibilità di miglior uso del\nfondo da parte del proprietario: è indispensabile, cioè, che il terreno sia\nimmediatamente edificabile o, quantomeno, che possa esserlo in un futuro\nprossimo (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 n. 67\ne 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 n.\n123-134).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio\nnella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una\nponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla\nlegittimità di un eventuale risarcimento.\nIn quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo\ninfluenzandone le possibilità di sfruttamento e che si riscontrano tanto nella\nlegislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto nella locale\neffettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e nella situazione del fondo\nmedesimo, al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,\nl’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine\noltre che giuridicamente ammissibile.\nL’esistenza di infrastrutture che potrebbero apparire sufficienti non basta, ad\navvalorare la pretesa di indennità (DTF 122 II 455 c. 5a) poiché\nl’espropriazione materiale presuppone anche che all’entrata in vigore del\nvincolo il proprietario fosse in grado di edificare il terreno in un prossimo\nfuturo (DTF 122 II 455 c. 4c; Riva, Kommentar, no. 125, 131 ss).\nMa il ragionamento di verosimiglianza dell’edificabilità di un terreno non si\nriconduce, solo, a considerazioni oggettive, bensì anche ad elementi soggettivi\ntesi a dimostrare la volontà concreta del proprietario di edificare.\nSingolarmente questi elementi sembrano non avere valenza assoluta (Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 773; Riva Kommentar,\nno. 133, 134 e 163) tuttavia la mancanza di indizi circa la volontà di meglio\nsfruttare il fondo concorre, in una valutazione d’insieme, all’affievolimento\ndel diritto al risarcimento.\nIl proprietario deve dimostrare, in particolare, di aver investito capitali\nconsiderevoli per l’urbanizzazione e l’edificazione del terreno e di aver avuto\nl’intenzione di concretizzare la facoltà sottrattagli dal vincolo.\nUna tale intenzione è individuabile, secondo la giurisprudenza, nell’atto di\nimpugnazione del vincolo e nella richiesta di un’indennità per espropriazione\nmateriale; viceversa qualora il proprietario si astenga dall’intervenire\nmaterialmente si reputa, sulla base del suo comportamento concludente, che non\navesse l’intenzione di modificare l’uso del fondo né di destinarlo ad uno\nsfruttamento più intensivo (RDAT II-1996 no. 46 c. 3, 4b).\nNel giudizio appena citato l’indifferenza manifestata dal proprietario di\nfronte all’imposizione del vincolo è assurta a criterio decisivo posto che\nl’espropriazione materiale è stata negata nonostante i presupposti oggettivi ne\nfossero adempiuti.\n2. Si riconduce a tali considerazioni l’istituto\ndella cosiddetta non-attribuzione che l’autorità pianificatoria attua quando, adottando\nil suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT entrata in vigore\nl’1.1.1980, si astiene dall’attribuire un terreno alla zona edificabile (Riva,\nKommentar, no. 141).\nSecondo un’opinione diffusa in tale evenienza la privazione della possibilità\ndi edificare non spoglia la proprietà di un suo attributo fondamentale posto\nche l’edificabilità del fondo è subordinata alla sua appartenenza ad una zona\nedificabile conforme alla legge.\nFa da corollario a tale enunciato la considerazione che il privato non ha\ndiritto all’attribuzione del suo fondo alla zona edificabile né al mantenimento\ndi uno specifico regime ritenuto che la legislazione in materia di\npianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica per cui\noccorre sempre contare con l’eventualità di una sua modifica.\nPerciò, di regola, la non-attribuzione non adempie i presupposti di\nun’espropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva,\nKommentar, no. 114 e 145; DTF 122 II 326 c. 4).\nD’altronde, poiché il Comune è tenuto ad ispirarsi al concetto di razionale ed\nordinata utilizzazione del suolo senza trascurare la sua disponibilità\nfinanziaria, è fatale che la pianificazione del suolo comunale attraverso una\nsuddivisione in zone comporti anche conseguenze discriminanti per talune\nproprietà, specialmente quando uno specifico azzonamento è finalizzato ad\navvantaggiare la collettività ed è quindi legittimato da un interesse pubblico\nprevalente rispetto al diritto del privato di costruire che non è né reale né soggettivo\nbensì soggetto a concessione da parte dell’ente pubblico (cfr. Catenazzi,\nAncora sull’espropriazione materiale, in RDAT 1980 p. 304).\n3. Un obbligo di indennizzo potrebbe imporsi,\nsolamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed\noggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona\nedificabile.\nGli autori e la giurisprudenza ammettono una tale ipotesi quando il fondo è\nedificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione\nprimaria, è compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il\nproprietario già ha investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione.\nOppure quando il fondo è situato in un territorio già largamente edificato ai\nsensi dell’art. 15 lit. a LPT.\nLa giurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di territorio\nlargamente edificato assimilandovi solo quello edificato in senso stretto e gli\nspazi vuoti tra costruzioni (cosiddette “Baulücken”) talmente segnati"}