{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-100_2006-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95451&nX40_KEY=4921981&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f26236546ca78e7a615353fd6b3661d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretese di indennizzo per espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:37:44", "Checksum": "5b5c544db96aea13afc76a0bf9ce3831", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 24.02.2006 10.2004.100\nRegesto:\npretese di indennizzo per espropriazione materiale\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 8/03\n|\nLugano 24 febbraio 2006 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nFulvio Pezzati |\n|\ne dai membri |\ning. Giorgio Caprara ing. Giancarlo Rosselli |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 28 maggio 2003 da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal dott. h.c. A__________ S__________, C__________\n|\n|\n|\nrelativamente ai mapp. n. 244 e 251 RFD di M__________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in\nfatto\nA. ISES 1 é proprietario dei mappali n. 244 e 251\nRFD di M__________.\nIl mapp. 244 di mq 23'473 é adibito a campo di calcio e relative infrastrutture\ne é così censito a registro fondiario:\nh m² 6'588 campo calcio\nk m² 13'415 prato\nm m² 2'904 campo calcio\nn m² 295 piazzale\nA m² 46 fabbricato\nB m² 117 fabbricato\nC m² 20 fabbricato\nD m² 12 fabbricato\nF m² 49 fabbricato\nG m² 13 fabbricato\nI m² 1 fabbricato\nE' gravato di due diritti di superficie per sé stanti e permanenti n. 253 di mq 218 e n. 254 di mq 12.\nIl mapp. 251 é un prato di mq 539.\nI terreni in questione sono stati affittati\ndal ISES 1 all'Unione sportiva M__________ quali campo sportivo per una durata\ndi 20 anni e per un prezzo di fr. 5.00 annui il 12 aprile 1958.\nB. Il primo Piano Regolatore del Comune di COEP 1\né stato approvato dal Consiglio Comunale il 16 maggio 1977 e dal Consiglio di\nStato il 28 agosto 1979.\nSecondo questo PR i mappali oggetto della procedura erano già inseriti nella\nZona delle attrezzature pubbliche - 3 campo sportivo.\nIl Patriziato non aveva ricorso contro il PR.\nC. Il 22 agosto 1980 il ISES 1 ha chiesto al Municipio di\navviare la procedura di esproprio dei terreni destinati a campo sportivo da\nquesto PR o di avviare trattative per il loro acquisto bonale.\nL'11 agosto 1982 il Patriziato ha rinnovato il contratto con l'US M__________\nfino al 30 giugno 2002, per il prezzo di fr. 5.00 annui.\nIl 7 ottobre 1988 il ISES 1 ha costituito a favore dell'US __________ due\ndiritti di superficie per sé stante e permanenti per la costruzione degli\nspogliatoi del campo sportivo.\nD. Il nuovo PR é stato approvato dal Consiglio\nComunale il 19 giugno 1990 e dal Consiglio di Stato il 19 novembre 1991.\nAnche il nuovo PR ha inserito i terreni in questione nella zona per\nattrezzature pubbliche.\nNemmeno in questa occasione il ISES 1 ha inoltrato un ricorso contro la\ndestinazione dei terreni.\nE. Il 15 novembre 2001 il Patriziato ha chiesto\nal Municipio l'espropriazione materiale del terreno.\nF. L'8 febbraio 2002 il Municipio ha\nrespinto l'istanza.\nSulla base di un parere del suo consulente giuridico il Municipio ha\nnegato il principio dell'esistenza di espropriazione materiale.\nIl Municipio ha inoltre invocato la prescrizione delle pretese a\nfar tempo dal 6 maggio 1998.\nHa contestato la legittimazione del ISES 1 a chiedere l'espropriazione di bene\ndi uso pubblico la cui gestione rientra tra i suoi compiti legali.\nInfine, per il Municipio, l'Ufficio p__________ non é legittimato a agire\nsenza il consenso dell'Assemblea p__________.\nG. Il 17 febbraio 2003 il Patriziato ha chiesto\nal Tribunale di espropriazione di avviare la procedura di stima.\nH. Il 28 maggio 2003 il ISES 1 ha presentato\nl'allegato introduttivo.\nIl ISES 1 ha contestato l'asserita prescrizione delle pretese, poiché a suo\navviso il termine decennale di cui all'art. 39 Lespr. decorre dall'entrata in\nvigore dell'ultimo PR il 19 novembre 2991.\nIl ISES 1 ha ribadito la competenza dell'Ufficio p__________, il cui agire é\nstato in ogni caso ratificato dall'Assemblea p__________ il 16 dicembre 2002.\nSecondo l'istante i fondi in oggetto si trovano in un'area preponderantemente\nurbanizzata e quindi il vincolo imposto dal PR é costitutivo di espropriazione\nmateriale.\nIl ISES 1 ha chiesto in via principale un'indennità di fr. 405.00/mq pari\na complessivi fr. 9'724'860.00 oltre a interessi dal 19 novembre 1991.\nIn via subordinata ha un'indennità di fr. 135.00/mq pari a complessivi fr.\n3'241'620.00 oltre a interessi dal 29 agosto 1979.\nIl 24 luglio 2003 in sede di risposta il COEP 1 ha ribadito l’eccezione di\nprescrizione delle pretese, mentre ha preso atto della ratifica da parte\ndell'Assemblea patriziale.\nSecondo il Municipio i fondo in questione sono oggetto di un inserimento\nin zona edificabile, non suscettibile di espropriazione materiale.\nPer il Municipio non si sarebbe nemmeno in presenza di una cosiddetta\nBaulücke, che potrebbe giustificare a titolo eccezionale il pagamenti di\nun'indennità.\nIn via principale il COEP 1 ha chiesto di respingere l'istanza.\nSubordinatamente ha invocato la perenzione della pretesa.\nIn via ancor più subordinata ha chiesto il valore dei terreni sia stabilito al\n28 agosto 1979.\nI. Il 16 ottobre 2003 in replica il ISES 1 si é\nriconfermato nelle sue pretese.\nCosì pure il Municipio il 23 novembre 2003 in duplica.\nIl 23 marzo 2004 il Tribunale ha esperito un sopraluogo.\nNelle conclusioni le parti si sono riconfermate nelle loro pretese.\nPer il calcolo dell'indennità il ISES 1 si é rimesso al giudizio del Tribunale.\nconsiderato, in\ndiritto\n1. L’espropriazione materiale, che è corollario\ndella garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il\ndiritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso un atto\npianificatorio, sancisce un divieto o una limitazione particolarmente grave\ndell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene - generalmente\nriferibile al diritto di costruire - privando il proprietario colpito delle\nprerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale\nquando colpisce un solo o pochi proprietari in maniera tale che, fosse loro"}