Preso atto della reiezione del gravame presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno 1993 __________ ha quindi promosso una causa contro il comune di __________ postulando un indennizzo di espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione di PR sancita sulla sua proprietà. Con sentenza 16 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione ha respinto la domanda negando la sussistenza dell'esproprio materiale. Adito dalla soccombente, il 13 novembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio di prima istanza. C. Negli ultimi anni il mapp. __________ è stato pure oggetto di due procedure di espropriazione formale.