{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-17_2002-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17152&nX40_KEY=4711426&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f30ef721f819c6ba090bed67b0f11844"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:42:20", "Checksum": "8a116d7a06e58bdb5be1da65e4d93ca7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome accennato in antecedenza, secondo la giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione formale di diritti di vicinato se lo sfruttamento conforme alla sua destinazione di un'opera pubblica appartenente ad una collettività che fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 124 II 548, 123 II 490, 121 II 328, 119 Ib 355). Il presupposto della specialità è adempiuto allorquando le immissioni raggiungono un'intensità che eccede il limite dell'usuale e del tollerabile (DTF 123 II 492). Il requisito della gravità concretizza invece il principio della proporzionalità e concerne il danno provocato dalle immissioni, che deve essere importante al punto da provocare una considerevole svalutazione della proprietà toccata (DTF 123 II 493). La condizione dell'imprevedibilità - posta dal Tribunale federale soprattutto in opposizione agli sviluppi attendibili del traffico stradale, ferroviario e aereo - è data infine se il proprietario colpito non poteva immaginarsi che avrebbe subito un pregiudizio a causa delle immissioni provocate dall'utilizzazione di un'opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione; viene meno per contro se la situazione di molestia era già presente al momento in cui il fondo è stato acquistato o edificato (cfr., sull'argomento, Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, p. 163 ss.).\nPendente causa non è mai stata accertata l'intensità delle immissioni asseritamente subite dal mapp. __________. Come annota giustamente il resistente, gli studi agli atti e le discussioni sull'argomento si sono sempre concentrati sulla natura e la quantità delle emissioni prodotte nel tempo dalla discarica, il che non sta ancora a significare - considerata la dispersione che caratterizza le esalazioni gassose - che il fondo vicino abbia sofferto molestie travalicanti i limiti del tollerabile; per appurarlo occorreva eseguire rilevamenti al punto d'impatto, non alla fonte (cfr., sul concetto, art. 7 cpv. 2 LPAmb). A prescindere da questa lacuna, che non consente di valutare la specialità delle immissioni lamentate dalla ricorrente, al danno rivendicato in questa sede - di natura temporanea e quindi comunque inidoneo a generare una svalutazione definitiva indennizzabile come tale - fa difetto perlomeno il requisito dell'imprevedibilità. A questo specifico proposito non si può fare a meno di annotare che la discarica di __________ è stata aperta nel 1974 e che l'abitazione rimasta sfitta dopo il decesso della persona che la occupava (__________) è stata costruita nel 1984. A quell'epoca l'impianto era già da tempo in esercizio e i disagi anche solo psicologici legati alla sua presenza dovevano essere evidenti. In simili evenienze il proprietario del mapp. __________ e i suoi successori in diritto - che nel 1972 hanno pur venduto al __________ il terreno necessario alla costruzione di una discarica reattore per definizione molesta - dovevano aspettarsi uno sviluppo futuro del deposito e degli inconvenienti ad esso connessi.\nNe segue che le rivendicazioni della ricorrente non possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che informano l'espropriazione dei diritti di vicinato.\n4. Stante quanto precede, il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 31/86-138 deve essere parzialmente accolto, con il conseguente annullamento del dispositivo 1 del giudizio impugnato e la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per l'emanazione di una nuova decisione previa adeguata istruttoria.\nIl ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 16/94-43 è invece da respingere integralmente.\nLa tassa di giudizio viene ripartita tra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza in seno alle due impugnative. Al resistente patrocinato da un legale vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione dell'esito dei gravami (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 e 65 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 31/86-138 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione impugnata è annullato e gli atti rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio.\n2. Il ricorso contro la sentenza 21 febbraio 2001 no. 16/94-43 è respinto.\n3. La tassa di giudizio di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente nella misura di fr. 1'500.-- e per il resto a carico dell'ente espropriante.\n4. La ricorrente verserà all'ente espropriante fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}