{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-17_2002-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17152&nX40_KEY=4929814&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f30ef721f819c6ba090bed67b0f11844"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:22", "Checksum": "8aefd4d934a2d0f2fb9bba3521a6039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto alla mancata locazione della casa d'abitazione dopo il decesso del suo proprietario __________ avvenuto nel febbraio del 1989, occorre sottolineare innanzi tutto che tale funesto evento è posteriore al 2 luglio 1987, giorno determinante per la valutazione dell'indennità, e che pendente causa la ricorrente non hai mai notificato una pretesa per asserita perdita di redditività del mapp. __________. Ancora il 23 aprile 1996, in sede di conclusioni, __________ ha insistito nella tesi secondo cui l'esproprio aveva reso inedificabile una striscia di terreno di 1'000 mq posta al culmine della discarica svalutandola di fr. 160.- il mq. La rivendicazione fondata su una perdita del reddito locativo quale conseguenza dell'espropriazione è stata presentata soltanto con il ricorso inoltrato a questo Tribunale, a distanza quindi di oltre 12 anni dall'accadimento che ha evidenziato il pregiudizio. Anche volendola considerare una pretesa d'indennità tardiva riferita ad un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani (cfr. art. 32 lett. c Lespr), la richiesta va disattesa siccome improponibile in questa sede (art. 63 cpv. 2 PAmm) e irrimediabilmente perenta per manifesta decorrenza del relativo termine sancito dalla legge (di tre mesi a contare dal momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretesa; cfr. art. 32 cpv. 2 Lespr).\n3.2.1. Nell'ambito della procedura di esproprio dei diritti necessari alla completazione dell'impianto di captazione del biogas valgono mutatis mutandis le stesse considerazioni, con una prima precisazione d'ordine fattuale: la discarica di __________ dispone di un impianto di smaltimento del biogas che ha dato buona prova della propria efficienza sin dal 1977 (cfr. rapporto tecnico-finanziario 3 gennaio 1990 concernente le opere di sistemazione finale della discarica controllata di __________, p. 22 e allegato C, così come la documentazione di aggiornamento del luglio 1994, p. 16). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'esproprio in discussione non è quindi finalizzato alla creazione di un impianto mancante, ma è volto unicamente a potenziare ed aggiornare la struttura esistente.\nLa tubazione e i tre pozzetti d'ispezione sono stati interrati nel settore del mapp. __________ gravato dal vincolo AP, nei pressi del nuovo confine tracciato a seguito dell'espropriazione formale del 1987. L'area edificabile del fondo è rimasta esclusa da questa operazione espropriativa volta alla costituzione di una semplice servitù e quindi non ha subito alcun danno. La condotta è stata d'altronde sistemata ai margini della proprietà e in quella posizione - stante le distanze che vanno in ogni modo tenute dal confine - non è suscettibile di pregiudicare l'edificabilità della particella neppure in caso di sua futura assegnazione integrale alla zona R2.\nAnche per le immissioni possono essere di principio riproposte le riflessioni esposte al considerando precedente, atteso che l'espropriazione concerne la costituzione di una servitù di condotta a carico di 110 ml del fondo e la posa di tre pozzetti di ispezione, intervento che di per sé non provoca alcuna molestia. Anzi, nella misura in cui l'espropriazione è finalizzata alla completazione di un'opera come l'impianto di captazione del biogas che serve a ridurre drasticamente le emissioni gassose prodotte dalla discarica, si può senz'altro affermare che l'operazione genera effetti esattamente contrari, il che porta ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'esproprio e la vantata svalutazione subita dalla porzione residua a causa delle immissioni che la colpirebbero. Questa conclusione incide anche sulle pretese notificate dalla ricorrente per titolo di perdita di redditività del fondo espropriato; il fatto di non esser riuscita a locare la casa d'abitazione del padre non dipende dalla servitù di cui l'__________ ha chiesto la costituzione in via espropriativa, ma tutt'al più dalla presenza della discarica in quanto tale nelle vicinanze della proprietà. Prova ulteriore ne sia la circostanza che la procedura di espropriazione è stata avviata nel 1994 e che in quel momento la casa era già vuota da oltre cinque anni per altre ragioni.\n3.3. Resta da esaminare se le pretese della ricorrente non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato."}