{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-17_2002-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17152&nX40_KEY=4929814&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f30ef721f819c6ba090bed67b0f11844"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:22", "Checksum": "8aefd4d934a2d0f2fb9bba3521a6039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa ricorrente sostiene che la discarica ha prodotto e malgrado l'impianto di captazione produce tuttora del biogas che si riversa sul mapp. __________. Lamenta quindi un deprezzamento della frazione residua del fondo e per tale titolo pretende un risarcimento di fr. 160'000.- nella causa di espropriazione formale del terreno necessario alla sistemazione della discarica e di fr. 250'000.- nella causa di esproprio dei diritti necessari alla posa di una tubazione dell'impianto di captazione del biogas. Nel primo caso per gli inconvenienti riconducibili alla gestione della discarica dalla sua apertura sino alla realizzazione dell'impianto di captazione (1973-1995), nel secondo per i disagi accusati negli anni successivi. In entrambe le procedure adducendo in particolare una perdita di redditività derivante dalla mancata locazione della casa d'abitazione al sub. d del mapp. __________ dopo la morte del suo proprietario __________.\n3.1. L'indennità espropriativa deve comprendere tutti i pregiudizi cagionati al proprietario in seguito all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, segnatamente - nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi - l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene diminuito (art. 11 lett. b Lespr). Si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della porzione rimanente non solo quando il rimpicciolimento o il cambiamento di forma della proprietà ne compromettono l'utilizzazione (RDAT II-1994 N. 63), ma anche quando sull'area espropriata viene realizzata un'opera generatrice di inquinamento fonico o atmosferico, con un conseguente aumento delle immissioni nelle adiacenze (RDAT 1989 N. 75). In questo caso il proprietario può di principio rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari di fondi non toccati direttamente dall'esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera molesta possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 124 II 548, 121 II 328 e rinvii).\nIn caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno proveniente dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998 N. 27).\n3.2. La superficie di 2'642 mq espropriata dall'__________ è stata prelevata dalla porzione meridionale del mapp. __________ inclusa in zona AP ed è servita a sistemare la discarica controllata di __________ in vista della sua chiusura definitiva. Dagli atti (cfr. le planimetrie 27 aprile 1995 allestite dall'ing. __________) si desume come l'esproprio abbia colpito in pratica la zona scoscesa del fondo, risparmiando pressoché totalmente il pianoro sovrastante, in particolare l'ampio spiazzo antistante la casa d'abitazione posta a ridosso del confine settentrionale della proprietà. In sostanza, l'espropriazione non ha intaccato minimamente la superficie edificabile del fondo, che è rimasta ampia ca. 1660 mq e non ha subito alcun deprezzamento indennizzabile in assenza di qualsivoglia limitazione suscettibile di pregiudicarne lo sfruttamento edilizio. La ricorrente nemmeno lo pretende, individuando le cause della presunta svalutazione nelle immissioni moleste provenienti dalla discarica, dal giorno della sua apertura sino alla costruzione dell'impianto di captazione del biogas. In tale evenienza però la perdita di valore della proprietà lamentata dall'insorgente ha origini pregresse e non è riconducibile tanto all'evento espropriativo che ci occupa, quanto piuttosto alla discarica vera e propria ed ai processi di decomposizione in atto al suo interno, che stando agli accertamenti peritali hanno sempre prodotto importanti quantità di biogas riversatisi in misura imprecisata nelle adiacenze. L'espropriazione ha comportato invero un sensibile avvicinamento della discarica al settore edificabile del fondo, ma in tema di deprezzamento la proprietaria avrebbe subito il medesimo pregiudizio, rispettivamente lo stesso genere di incomodi destinati peraltro a scomparire, anche in assenza dell'intervento espropriativo, resosi necessario ai fini della chiusura definitiva dell'impianto. Nel caso di specie, tra l'esproprio e la rivendicata perdita di valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr."}