{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-17_2002-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17152&nX40_KEY=4929814&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f30ef721f819c6ba090bed67b0f11844"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:22", "Checksum": "8aefd4d934a2d0f2fb9bba3521a6039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi . Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n2.3. Il Tribunale di espropriazione ha dichiarato in sentenza di aver applicato il metodo statistico-comparativo. Dagli atti trasmessi a questo Tribunale risulta però impossibile comprendere in base a quali transazioni il primo giudice ha operato il suo estimo. Premesso che ai fini del giudizio possono essere prese in considerazione solo le negoziazioni precedenti il dies aestimandi (DTF 122 II 344 consid. 5a), le uniche due libere compravendite di fondi inedificabili di __________ rinvenute dal TE risalgono al 1985 e indicano il pagamento di prezzi modesti: fr. 4.17 il mq per il mapp. __________ di 14'364 mq e fr. 2.23 il mq per il mapp. __________ di 4'483 mq. I prezzi del 1986 concernenti terreni non edificabili sono stati invece desunti da accordi bonali raggiunti nell'ambito di procedure espropriative, che notoriamente non possono influire in modo determinante sulla quantificazione dell'indennità espropriativa (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51): fr. 11.25/mq per i mapp. __________, __________ e __________ (esproprio parziale) e fr. 36.02/mq valuta 1° giugno 1981 per il mapp. __________ del padre della ricorrente, comprensivo di un rustico ed espropriato dal __________ al fine di ampliare la discarica. Per il 1987, manca addirittura qualsiasi dato di riferimento.\nQuesta vistosa mancanza di risultati utili impedisce con ogni evidenza una corretta applicazione del metodo statistico-comparativo. Non è quindi dato di vedere come abbia fatto il Tribunale di espropriazione ad attribuire allo scorporo espropriato un valore venale, ad inizio luglio 1987, di 17.- fr. il mq, quando i prezzi pagati in seno alle uniche due contrattazioni realizzate in regime di libero mercato non superano fr. 4.20 il mq. Tale valutazione si avvera ancor più incomprensibile se si pon mente alle caratteristiche negative della superficie dedotta in esproprio, che il Tribunale medesimo ha descritto come costituita in gran parte da \"una scarpata scoscesa fortemente erosa franata ed instabile del tutto inutilizzabile se non ai fini della stessa discarica\".\nNon potendo accreditare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in esito ad un accertamento del tutto insufficiente delle transazioni concluse nella zona di riferimento, questo Tribunale si vede costretto ad annullare la decisione impugnata e a rinviare la causa all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente in merito previo esperimento di un'accurata indagine (art. 65 cpv. 2 PAmm). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale dello scorporo espropriato dovrà essere individuato oggettivamente, confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni. All'occorrenza, il Tribunale di espropriazione dovrà estendere le proprie ricerche all'intero decennio precedente il dies aestimandi ad ai comuni confinanti con __________, tenendo presente peraltro che l'oggetto da stimare non è parificabile ad una cava come nel caso pubblicato nella RDAT 1990 N. 58, l'attività di estrazione in loco essendo stata interrotta (ed indennizzata) nel lontano 1972 (vedi doc. 2 inc. TE 15/79, rogito di compravendita 13 novembre __________).\n3. Immissioni moleste e svalutazione della porzione residua"}