{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-17_2002-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17152&nX40_KEY=4929814&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f30ef721f819c6ba090bed67b0f11844"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:22", "Checksum": "8aefd4d934a2d0f2fb9bba3521a6039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAll'udienza del 13 dicembre 1994 l'ente espropriante ha spiegato le ragioni tecniche che ostavano alla posa delle condotte nel settore del fondo già oggetto di espropriazione. L'__________ ha inoltre domandato l'anticipata immissione in possesso, avversata dall'espropriata.\nEsperito il sopralluogo, con giudizio 18 maggio 1995 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione all'esproprio, la domanda di modifica dei piani e accordato l'anticipata immissione in possesso.\nIn sede di conclusioni __________ ha nondimeno rinnovato tutte le sue pretese risarcitorie, in particolare quella di 250'000.- fr. fondata su una presunta espropriazione di diritti di vicinato.\nD. Il Tribunale di espropriazione ha emanato la sua sentenza in entrambe le procedure il 21 febbraio 2001.\na) Per l'esproprio formale del terreno necessario alla sistemazione della discarica il primo giudice ha riconosciuto alla proprietaria un'indennità di fr. 17.- il mq.\nRicordato che il mapp. __________ non è stato oggetto di espropriazione materiale ed accertato che tra il 1985 ed il 1988 i prezzi pagati in zona per l'acquisto di fondi inedificabili variavano da un minimo di fr. 2.23/mq ad un massimo di fr. 59.71/mq, il Tribunale di espropriazione ha deciso per finire di accordare all'espropriata un'indennità inferiore all'usuale valore venale medio dei terreni agricoli a causa dello stato e delle effettive possibilità di sfruttamento della superficie avulsa, in gran parte scoscesa ed instabile.\nQuanto alla svalutazione della porzione residua, la prima istanza ha negato che l'intervento espropriativo potesse incidere sulle possibilità di sfruttamento della parte settentrionale della proprietà, già edificata e dotata di un'ampia area di sfogo ancora ricca di indici.\nb) In relazione alla posa dell'impianto di captazione del biogas il Tribunale di espropriazione ha assegnato un indennizzo di fr. 1.50/ml per la costituzione di una servitù di condotta lungo un tratto di 110 ml, fr. 200.- per ciascuno dei tre pozzetti previsti e fr. 1.-/mq/anno per l'occupazione temporanea di ca. 1'500 mq. Ha invece respinto la domanda di risarcimento legata alle immissioni moleste, annotando che stando ai rilievi peritali le emanazioni vengono captate in buona misura e dopo il trattamento di combustione non sono nemmeno considerate gas di discarica. Durante i sopralluoghi il Tribunale non ha d'altronde notato odori particolari, né altri proprietari di abitazioni poste nelle vicinanze si sono lamentati di effluvi molesti provenienti dall'impianto, per cui le immissioni - quand'anche si fossero manifestate - sarebbero state tollerabili o comunque non incompatibili con la destinazione residenziale dei fondi colpiti.\nE. Mediante distinti ricorsi 22 marzo 2001 __________ ha impugnato le predette pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma.\na) Nel primo gravame l'insorgente ha chiesto che l'indennità da versargli a seguito dell'esproprio di 2'657 mq del mapp. __________ venga definita in fr. 40.- il mq per il terreno e in fr. 160'000.- per le inconvenienze e il deprezzamento della frazione residua.\nLa ricorrente ha ricordato che la data determinante per l'estimo è il 2 luglio 1987, epoca in cui il terreno non era scosceso, ma si presentava in uno stato comparabile a quello odierno frutto dell'intervenuto riempimento della discarica. A fronte di una tale situazione sarebbe iniquo non riconoscerle un'indennità di almeno 40.- fr. il mq, cifra corrispondente a quella che l'ente espropriante ha pagato in passato al padre per acquisire la proprietà della cava ai contermini mapp. __________ e __________ al fine di creare la deponia prima ed ampliarla poi. Una somma simile si giustificherebbe anche tenuto conto del principio secondo cui un fondo sfruttato quale cava assicura perlomeno la redditività di un buon sedime fruttato a scopo di coltivazione, per cui il suo valore venale non può essere inferiore a quello di un podere agricolo. D'altra parte, l'importo fissato dal Tribunale di espropriazione non raggiunge nemmeno il valore di stima ufficiale e si distanzia nettamente dalle indennità espropriative riconosciute in passato per oggetti comparabili: deve quindi essere adeguato come postulato nell'impugnativa.\nIn tema di deprezzamento della frazione restante, la ricorrente ha sottolineato che un risarcimento per tale titolo le è dovuto sia in base all'art. 11 lett. b Lespr, sia in base alle norme che regolano l'espropriazione dei diritti di vicinato. Il danno - ha precisato - si identifica negli inconvenienti riconducibili alla gestione della discarica dalla sua apertura sino alla costruzione dell'impianto di captazione del biogas. La documentazione tecnica agli atti dimostra infatti che l'impianto ha prodotto per anni importanti quantità di gas infiammabile e maleodorante, che non captate per carenze progettuali si sono riversate sui fondi limitrofi. Ancora oggi, una parte di questi gas destinati a regredire fino a completa sparizione con il tempo, sfugge alla captazione dell'apposito impianto realizzato solo nel 1995 e si disperdono nell'ambiente circostante. Il deprezzamento della frazione residua è certamente dovuto all'opera sull'area espropriata, che con la sua maleodorante presenza ha impedito in particolare all'attuale proprietaria di locare la casa d'abitazione del padre dopo il suo decesso.\nb) La ricorrente ha sviluppato considerazioni identiche in seno alla seconda impugnativa, proposta unicamente contro il diniego di un'indennità per le immissioni moleste provenienti dalla discarica deciso dal Tribunale di espropriazione nel contesto dell'esproprio dei diritti necessari alla posa di alcune condotte dell'impianto di captazione del biogas."}