{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-2001-17_2002-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17152&nX40_KEY=4929814&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f30ef721f819c6ba090bed67b0f11844"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.2001.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:02:22", "Checksum": "8aefd4d934a2d0f2fb9bba3521a6039a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.05.2002 50.2001.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 23 marzo 2001 di\n|\n|\n__________, patr. da: avv. __________,\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nle decisioni 21 febbraio 2001 (no. 31/86-138 e 16/94-43) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolate nell'ambito dei procedimenti di espropriazione formale promossi dall'__________ (__________) a carico del mapp. __________ di __________ di proprietà della ricorrente; |\nviste le risposte:\n- 28 marzo 2001 del Tribunale di espropriazione;\n- 31 maggio 2001 dell'__________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 6'128 mq pervenutole in eredità dal padre __________ e così censito a RF:\na) prato mq 5'913\nB) baracca mq 22\nC) portico mq 15\nD) abitazione mq 163\nE) autorimessa mq 15\nIl terreno, di forma curvilinea, si trova al limite della zona residenziale della frazione di __________ in località __________. Le costruzioni esistenti sono concentrate nella parte superiore del fondo, posta a settentrione e di natura pianeggiante, mentre la porzione inferiore è costituita da una ripida scarpata orientata verso S/W confinante a valle con il mapp. __________, una ex cava di inerti. Quest'ultimo e la vicina part. __________, un tempo appartenenti ad __________, sono attualmente di proprietà dell'ESR, che li ha acquisiti in via di compravendita (mapp. __________) e di espropriazione (mapp. __________) per realizzare in loco una discarica controllata di classe III per RSU.\nB. Il PR di __________ entrato in vigore il 1° dicembre 1987 ha collocato la parte settentrionale del mapp. __________ (mq 1660) in zona R2. Il settore meridionale (mq 4468) è stato invece inserito in una zona AP destinata a parco pubblico, al pari di tutta la superficie che accoglie la deponia. Due convenzioni stipulate tra il municipio di __________ ed il __________ prevedono in effetti che il sedime utilizzato quale discarica, debitamente sistemato, sarà donato al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto o al momento in cui le emissioni saranno diventate ambientalmente trascurabili.\n__________ ha impugnato il vincolo, ma i suoi ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 6 maggio 1993) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 10 novembre 1993).\nPreso atto della reiezione del gravame presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno 1993 __________ ha quindi promosso una causa contro il comune di __________ postulando un indennizzo di espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione di PR sancita sulla sua proprietà. Con sentenza 16 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione ha respinto la domanda negando la sussistenza dell'esproprio materiale. Adito dalla soccombente, il 13 novembre 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio di prima istanza.\nC. Negli ultimi anni il mapp. __________ è stato pure oggetto di due procedure di espropriazione formale.\na) Con la prima, avviata nel 1986 (inc. TE no. 31/86), il __________ ha sollecitato l'esproprio della parte meridionale del fondo (mq 3'934 mq) e la sua anticipata immissione in possesso in vista dell'ampliamento e della sistemazione della discarica, offrendo un'indennità di fr. 8.- il mq.\nIl 6 ottobre 1986 l'allora proprietario del terreno __________ si è opposto all'espropriazione e all'anticipata immissione in possesso, notificando nel contempo una pretesa di indennizzo di fr. 200.- il mq oltre a fr. 100'000.- per la svalutazione della porzione residua.\nDopo aver sentito le parti in occasione di un'infruttuosa udienza di conciliazione, il 3 giugno 1987 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione e concesso la presa di possesso anticipata dei diritti espropriati a far tempo dalla produzione - avvenuta il 2 luglio 1987 - di un referto fotografico comprovante la situazione esistente in loco.\nAlla morte di __________ la figlia __________ è subentrata nel processo e ha inoltrato le conclusioni di causa, chiedendo un risarcimento di fr. 200.- il mq per la superficie espropriata, nel frattempo ridotta a 3'028 mq, rispettivamente fr. 40.- il mq nel caso in cui lo scorporo venisse considerato inedificabile, oltre a fr. 160'000.- per il deprezzamento subito dalla parte restante.\nNel settembre del 1998 le parti hanno poi convenuto di limitare l'esproprio ad un'area di complessivi 2'657 mq, di cui 15 mq indennizzati in natura aggregando al mapp. __________ un triangolino di terreno prelevato dal confinante mapp. __________ di proprietà dell'ente espropriante.\nb) Il 3 maggio 1994 l'__________ ha inoltre dato avvio all'espropriazione di alcuni diritti necessari alla completazione dell'impianto di captazione del biogas proveniente dalla discarica (inc. TE no. 16/94). Le tabelle espropriative prevedevano l'occupazione temporanea di ca. 1'500 mq del mapp. __________, nonché l'iscrizione di una servitù di condotta a carico di 110 ml del fondo e la posa di tre pozzetti di ispezione mediante versamento di un 'indennità globale di fr. 2'265.-.\nCon scritto 14 giugno 1994 la proprietaria si è tuttavia opposta all'espropriazione, chiedendo nello stesso tempo una modifica dei piani ed un indennizzo di fr. 1.-/mq mensili per l'occupazione transitoria, fr. 30.-/ml per l'aggravio delle canalizzazioni, fr. 1000..- per ogni pozzo e fr. 250'000.- per il danno cagionato dalle immissioni moleste."}