non subisce il processo, ma lo propone a salvaguardia dei propri interessi. Con il risultato di doversi sopportare le spese e, all'occorrenza, le ripetibili provocate dalla sua iniziativa se perde la causa, in particolare se inoltra tardivamente pretese di risarcimento in mancanza dei presupposti per l'esercizio posticipato di tale diritto. Questa conclusione collima peraltro con la volontà del legislatore cantonale di allinearsi perfettamente alle soluzioni adottate a livello federale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione del 9 luglio 1969 in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1613).