A ben guardare, un'eccezione alla disciplina imposta dall'art. 73 Lespr va fatta anche in materia di retrocessione e di ammissibilità di pretese d'indennità tardive. In questo genere di vertenze che vedono il privato agire nei confronti dell'ente pubblico appare senz'altro corretto far assumere all'attore il rischio di causa anche con riferimento agli oneri processuali, come avviene in qualsiasi altra procedura amministrativa. Le ragioni di questa impostazione vanno ricercate proprio nella particolare posizione di promotore dell'azione in cui viene a trovarsi il privato.