2 Lespr). Questa regola non ha perĂ² valenza assoluta. Da tempo questo Tribunale ha infatti stabilito che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale, disciplinati dalla Lespr al pari di quelli di tipo formale (cfr. art. 1 cpv. 2 Lespr), le spese e le eventuali ripetibili vanno ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm.