4 LFespr), la legge di espropriazione cantonale non prevede un regime speciale per la ripartizione di spese e ripetibili nelle procedure avviate a seguito di domande di retrocessione o di pretese tardive di indennità. L'art. 73 Lespr si limita infatti ad evocare indistintamente il principio secondo cui le spese di procedura sono di norma interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. In caso di pretese manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale di espropriazione può nondimeno ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili (art. 73 cpv. 2 Lespr). Questa regola non ha però valenza assoluta.