Dopo aver stabilito che __________ e __________, quali titolari di diritti personali su fondi espropriati in via formale, avevano effettivamente la facoltà di postulare un risarcimento espropriativo e che il Cantone, in quanto ente espropriante, aveva la legittimazione per sostenere la lite, questo Tribunale ha constatato innanzi tutto che le pretese fatte valere dipendevano da un'occupazione temporanea non prevista dai piani d'esproprio pubblicati, ipotesi contemplata all'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr. Il termine di perenzione di tre mesi di cui all'art. 32 cpv.